Art. 2.
(Fondo nazionale per il finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati).

      1. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, di seguito denominato «Fondo».
      2. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
      3. La dotazione del Fondo è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ri- partizione

 

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si provvede annualmente con decreto del Ministro della solidarietà so- ciale, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto, per ciascuna regione e provincia autonoma, del numero degli abitanti e della presenza di detenuti negli istituti penitenziari del territorio.
      4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le aziende sanitarie locali, le organizzazioni del volontariato sociale, le cooperative sociali e i loro consorzi possono presentare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente territoriale ai sensi del comma 3.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per l'erogazione dei finanziamenti, dispongono controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresì a inviare una relazione al Ministro della solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
      6. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo è destinato al finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati promossi e coordinati dai Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto tra loro.
      7. La dotazione del Fondo è stabilita in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A decorrere dall'anno 2009, la dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 

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